71. SCHEDA SINTETICA IN TEMA DI APPALTI [DEMO]

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Una novità fondamentale introdotta con il D.Lgs. 36/2023 è quella della pianificazione patrimoniale e i servizi diventano triennali, anziché biennali come finora, equiparando di fatto ai lavori.

Sono state stabilite le soglie di importo oltre le quali sussiste l’obbligo di programmazione migliori di quelle previste dal D.Lgs 50/2016. In particolare:La relazione triennale sui lavori pubblici registra lavori per importi superiori alla soglia ad oggi fissata a 150.000 euro, mentre il vecchio codice lo fissava a 100.000 euro.

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi evidenzia acquisti giganteschi di valore pari o preminente alla soglia attualmente fissata in 140.000 euro, mentre il vecchio codice lo fissava a 40.000 euro.

Gli edifici di valore pari o superiore alla soglia di ammissibilità europea (5.382.000 euro) vengono inseriti nell’elenco tre anni dopo l’approvazione del dossier di fattibilità delle opzioni progettuali e successivamente nell’elenco con cadenza annuale al momento dell’approvazione della documentazione progettuale. (Articolo 37, comma 2).

Gli interventi di manutenzione ordinaria superiori alla soglia di idoneità europea (5.382.000 euro) rientrano nell’elenco triennale anche in assenza di documentazione di fattibilità per alternative progettuali. (Art. 37 comma 2).

La redazione della documentazione di fattibilità dei progetti alternativi è obbligatoria solo per le opere con quantitativi pari o superiori alla soglia europea, mentre al di sotto di tale soglia è facoltativa e considerata compresa nel programma. All’interno di questo intervallo la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie viene stimata dal RUP sulla base di un quadro dei fabbisogni o, in caso contrario, sulla base dell’elaborazione di un documento concettuale, è sufficiente la progettazione.

Inoltre, l’articolo 37 non impone l’obbligo di elaborare un progetto economicamente e tecnicamente fattibile per l’iscrizione nell’elenco annuale delle opere di importo superiore a 1.000.000 di euro, come previsto dall’articolo 37. Decreto n. 21 della legge. 50/2016. Non sono compresi nella pianificazione i lavori, i servizi e le forniture svolti in gestione diretta. (Articolo 37, comma 2). Le disposizioni per l’adozione e l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e del programma triennale per l’acquisto di beni e servizi restano le stesse finora applicate dal decreto legislativo. 50/2016

Il D.Lgs. 36/2023 ha ridotto i livelli progettuali da tre a due, eliminando i livelli intermedi dal progetto definitivo. Infatti, l’art. L’articolo 41, comma 1, stabilisce: “La programmazione nel settore delle opere pubbliche si articola in due successivi livelli di approfondimento tecnico: i progetti di fattibilità economico-tecnica e i progetti pratici. Attualmente. »Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria possono essere omessi al primo livello di progettazione a condizione che il progetto operativo contenga tutte le requisiti (o quadro dei requisiti), documento di fattibilità della progettazione alternativa(DOCFA) e documento guida alla progettazione (DIP). Non esiste alcuna approvazione per il quadro dei requisiti o la richiesta del quadro. Essenzialmente, si tratta di un’azione amministrativa di natura di riconoscimento.Il documento successivo è il Documento di Fattibilità delle Alternative di Progetto (DOCFA) redatto secondo il contenuto del quadro dei requisiti e br> - istituito per la stesura di documenti guida alla progettazione (IMMERSIONE).

La redazione del DOCFA è obbligatoria solo per le opere di importo superiore alla soglia europea (5.382.000 euro); Per interventi superiori a 150.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria, il titolare del progetto ha la facoltà di richiedere la predisposizione di un DOCFA, che sarà stabilito sulla base delle informazioni fornite dal titolare unico del progetto (RUP). Può essere redatto da soggetti esterni appositamente designati dalla stazione appaltante ovvero da personale interno alle dipendenze della stazione appaltante stessa. DOCFA individua e analizza le soluzioni progettuali fattibili,e individua la soluzione che rappresenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la comunità e l’ambiente. DOCFA è approvato dai clienti con la propria determinazione. L’ultimo documento preliminare che deve essere redatto prima dell’inizio della progettazione ai suoi due livelli è il Documento di Istruzioni alla Progettazione (DIP), il cui contenuto è riportato nella sezione art. 3(1) dell’Appendice I.7. È sviluppato dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) secondo il quadro dei requisiti e le soluzioni definite nel DOCFA, se applicabili. Il DIP viene sviluppato e approvato prima di aggiudicare un progetto economicamente e tecnicamente fattibile, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna al cliente; in quest’ultimo caso, il DIP deve costituire parte dei documenti di gara per l’affidamento dei contratti di servizio pubblico, in quanto parte integrante del “Specifico di progettazione del servizio”. Progetto di fattibilità tecnologico-economica Una volta approvato il DIP può iniziare la progettazione vera e propria che si articola su due livelli. Il primo livello di progettazione dovrà ora contenere tutti gli elementi necessari per concedere le autorizzazioni e approvazioni necessarie. Il progetto finale è come se prendesse vita in un progetto economicamente e tecnicamente realizzabile. Progetto esecutivo Per quanto riguarda il contenuto del progetto esecutivo, non sussistono differenze significative con quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016. Arte. 43, comma 1, stabilisce l’obbligo di applicare modalità e strumenti digitali per la gestione delle informazioni in edilizia a partire dal 1° gennaio 2025 per la progettazione di opere di importo di gara superiore a 1.000.000 di euro. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché non riguardino opere preventivamente progettate con tali modalità e strumenti. Ispezione della progettazione Ogni livello di progettazione deve essere ispezionato, indipendentemente dalla quantità, per verificarne la conformità con le esigenze stabilite nei documenti guida e per il rispetto della legislazione applicabile. L’ispezione deve essere effettuata secondo le modalità ed i criteri indicati negli articoli 39 e 40, Appendice I.7.

L’articolo 38, comma 3, recita quanto segue: “Ai sensi dell’articolo 7 della legge n.14 bis, la stazione appaltante convoca una conferenza di servizi semplificata per verificare la fattibilità tecnica ed economica del progetto e l’ubicazione dei agosto 1990, n.241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni.La conferenza di servizi termina entro sessanta giorni dalla sua convocazione e può essere prorogata una sola volta per un massimo di dieci giorni su richiesta motivata delle amministrazioni. 241/90 è approvata per 90 giorni.

La norma derogatoria introdotta dal c.d. regolamento dismissione (D.Lgs.32/2019) è strutturata dalla nuova legge sugli appalti, che con la sola eccezione dei contratti di manutenzione ordinaria prevede che il contratto venga eseguito in un progetto di fattibilità tecnica ed economica, in cui sono richiesti solo miglioramenti in fase di offerta (ovvero 4.444 miglioramenti delle opportunità di progettazione) a livello di progetto iniziale. Oggetto dell’appalto sono pertanto i seguenti servizi: a) progettazione esecutiva dell’opera/opera pubblica; b) esecuzione della stessa opera/opera pubblica. L’impresa appaltatrice dovrà essere in possesso di attestazione SOA che contenga i requisiti di progettazione o, in alternativa, potrà informare i progettisti in fase di gara o costituire con loro un’associazione di categoria ad hoc (ATI).Contrariamente alla normativa previgente, il contratto integrato può essere concluso solo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 comma 2.e).

I documenti di gara

a) bando di gara, richiesta di gara (principalmente nel caso di procedure di gara) o lettera di invito (e nel caso di procedure di appalto limitate e procedure di negoziazione senza preavviso);

b) capitolato d’oneri (inteso come strumento “dall’alto” per regolamentare tutte le tipologie di procedure selettive);

c)prescrizioni particolari;

d)condizioni contrattuali proposte.

e)descrizione del bando definisce le regole per lo svolgimento della procedura di selezione della gara, mentre la descrizione speciale del bando definisce il contenuto del rapporto contrattuale tra il vincitore del futuro bando e il responsabile degli acquisti.
Le clausole contrattuali(generalmente indicate in specifiche specifiche) o le clausole contrattuali(progettate come documenti separati) sono azioni intese a illustrare l’interazione in termini legali e finanziari tra l’acquirente e la persona autorizzata

.Ai sensi dell’articolo 222, comma 2, del Codice, l’Agenzia nazionale anticorruzione(Anac) approva bandi di gara standard, numeri tecnici e standard contrattuali per garantire il miglioramento efficienza e qualità dell’operatività dell’agenzia

L’articolo 3 del regolamento n. 83. 36/2023 obbliga le stazioni appaltanti e le stazioni concedenti a utilizzare tali strumenti per prescrivere procedure selettive per incarichi di pari valore superiore alla soglia comunitaria

Pubblicazione dei bandi di gara per gli appalti e contratti di concessione di valore pari o superiore alla soglia

L’articolo 84 prevede che i pareri e le comunicazioni siano redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici e trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea attraverso le banche dati nazionali sugli appalti pubblici.

Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di valore inferiore alla soglia Per gli appalti e concessioni di valore inferiore alla soglia chiave europea, l’arr. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che il bando di gara e il bando di preinformazione debbano essere pubblicati a livello nazionale secondo le modalità previste dall’art. 85, non prevede la trasmissione dei bandi di gara all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. Offerte presentate da operatori economici competitivi

L’Art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina la documentazione che gli operatori economici devono presentare per partecipare alle gare. L’operatore economico intende partecipare alla procedura di appalto utilizzando la piattaforma di procurement digitale fornita dall’ente aggiudicatore per adempiere:a) requisiti domanda di partecipazione; b) documento sul mercato unico europeo (DUME); c) l’offerta;d) ogni altra documentazione necessaria per partecipare alla procedura di gara.

La domanda di partecipazione contiene elementi identificativi del concorso precedente , l’eventuale dichiarazione di volontà di utilizzare un ausiliario società, nonché l’indicazione di dati e documenti relativi alle condizioni particolari di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103. Il documento di gara unico europeo contiene le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale. Le offerte tecniche ed economiche sono corredate dai documenti prescritti dal bando o dall’invito e contengono le dichiarazioni rese dall'operatore economico alla stazione appaltante.

L’art. 93 disciplina la costituzione, la nomina e l’operatività della Commissione Giudicatrice nelle procedure selettive aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma che stabilisce anche ) alcune regole essenziali per la composizione e la nomina del Seggio di gara, nelle procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo.

La struttura di base della Commissione giudicatrice è confermata nell’impostazione con un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto o dellaconcessione.La disposizione, al comma 3, configura una innovativa regolamentazione della composizione, stabilendo che: a) la commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o'delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali; b) solo in mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni; c) della commissione giudicatrice può far parte il RUP.Sia per i dipendenti della stazione appaltante individuati come componenti sia per la specifica figura del Rup non sussiste più alcuna incompatibilità funzionale.I requisiti generali per la partecipazione alle gare, novità Il quadro dei requisiti di ordine generale, definito dal d.lgs. n. 36/2023 in base alla classificazione riduce:a) alla prima tipologia, le situazioni più gravi per le quali non sono applicate procedure correttive da parte dell’operatore economico e la stazione appaltante non dispone di alcuna rating di impresa ,Il secondo macro gruppo comprende le cause di disagio derivanti da gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza del lavoro o di tutela dell’ambiente, di responsabilità nei confronti di un unico centro decisionale, nonché di commettere gravi illeciti professionali o di trovarsi in una situazione rilevante o di irregolarità finanziaria non chiaramente documentata (ma significativa nel minare la credibilità dell’operatore economico).

L’Articolo. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 conferma l’individuazione di specifici requisiti in tre tipologie di inquadramento: a) idoneità professionale; b) capacità economica e finanziaria; c) competenze professionali e tecniche.Per le procedure di affidamento di appalti di servizi e forniture, la stazione appaltante richiede l’iscrizione all’albo della Camera di Commercio e Industria, Artigianato e Agricoltura o ai registri delle Commissioni provinciali. Per l'artigianato o con ordini professionali con potestà su attività rilevanti anche se tali attività non coincidono con l’oggetto dell’appalto.Per le procedure di affidamento, appalti di importo pari o superiore a >150.000 euro, le stazioni appaltanti richiedono invece agli operatori economici il possesso di qualifiche professionali, in maniera sistematica in L’attestato professionale è rilasciato dall'ANAC dagli organismi di diritto privato competenti. Per il settore delle costruzioni, il possesso di un’attestazione SOA per la categoria che l’operatore economico intende iscrivere è fattore sufficiente per dimostrare il possesso di requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e di requisiti tecnico - professionali.

La disciplina dell’avvalimento di cui all’art. 104, che: a) costituisce il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si impegnano a fornire ad un operatore economico concorrente in gara attrezzature tecniche, risorse umane e strumenti per tutta la durata del contratto; b) deve essere concluso per iscritto a pena di nullità con l’indicazione precisa delle risorse a disposizione dell’operatore economico.

L’Art 104 contiene altre importanti novità che assumono sempre maggiore rilevanza sia nel rapporto tra l’operatore dell’economia competitiva e l’impresa sostenitrice sia per le stazioni appaltanti e le amministrazioni concedenti.

Il comma 2 prevede che il contratto di fornitura può essere stipulato per raggiungere le condizioni necessarie per accedere alla procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, oppure un contratto di servizi e forniture finalizzato alla fornitura di attrezzature e risorse tecniche che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere la certificazione con le necessarie qualifiche professionali.

Il soccorso istruttorio é disciplinato dall’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 che definisce un quadro dettagliato di situazioni che potrebbero portare alla sua attivazione.

La stazione appaltante concede almeno cinque giorni e un massimo di dieci giorni per:a) integrare gli elementi mancanti nella documentazione trasmessa alla stazione appaltante entro il termine per la presentazione dell’offerta;b) rettificare eventuali omissioni, inesattezze o irregolarità nella domanda di partecipazione al bando unico europeo e in ogni altra documentazione che la stazione appaltante richiedesse. La novità più importante risiede nel disposto del comma 3, il quale stabilisce che:a) la stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sul contenuto dell'offerta sulle prestazioni tecniche ed economiche. Forniti e su ciascuno dei loro allegati; b) l’operatore economico deve fornire una risposta entro il termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni; c) i dati forniti dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. Tale clausola prevede una forma di “assistenza procedurale”, consentendo alla stazione appaltante di ottenere chiarimenti (mancato rinnovo) su elementi dell’offerta (impossibilità revisione).

Il legislatore del nuovo Codice dei contratti ha confermato l’impianto previsto in via transitoria con il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), come convertito dalla legge, 11 settembre 2020, n. 120. Ai sensi dell’art. 50 del nuovo Codice dei contratti l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie, di cui all’articolo 14 del nuovo Codice dei contratti, si svolge con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti inpossesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie;e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie comunitarie.Si segnala che solo per gli affidamenti per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie, per i quali è prevista la procedura negoziata senza pubblicazione di bando con consultazione di almeno dieci operatori,è fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice dei contratti ovvero il ricorso alle procedure ordinarie. La procedura inizia con la decisione di negoziare o intraprendere azioni equivalenti, compreso l’interesse pubblico da soddisfare, la natura dell’incarico, l’importo massimo stimato, il calcolo dell’ambito, le condizioni contrattuali fondamentali o l’approvazione di parametri specifici. Invitati e criteri di selezione degli operatori invitati. Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura negoziale devono essere individuati sulla base di ricerche di mercato o di un elenco di operatori economici. L’ente aggiudicatore deve garantire la completa trasparenza delle attività di esplorazione.

Una novità introdotta invece dal nuovo codice riguarda l’obbligo del principio di rotazione. La rotazione negli inviti trova fondamento nell’esigenza di evitare il consolidamento di situazioni di vantaggio in capo al gestore uscente.Nel precedente codice l’invito all’operatore uscente rivestiva carattere eccezionale, e doveva essere puntualmente motivato dalla stazione appaltante tenendo conto eventualmente del numero ridotto degli operatori sul mercato.Ora con l’art. 49 del nuovo Codice dei contratti sembrerebbe che l’obbligo della rotazione con il divieto di affidamento o aggiudicazione al contraente uscente sia stato mitigato, prevedendo che l’operatore economico sia uscente da due contratti consecutivi che abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi ed inoltre nel caso di affidamenti in base a fasce di valore economico il divieto si applica alla stessa fascia di affidamento. In buona sostanza nulla sarebbe cambiato rispetto alla precedente normativa se non un inasprimento del principio di rotazione che ora non è limitato ai casi di affidamento ma esteso anche ai casi di aggiudicazione.Verifica del possesso dei requisiti, novità

In primo luogo, per gli affidamenti diretti lettere a) e b), gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla stazione appaltante. L’obbligo di utilizzo del DGUE, per la dichiarazione del possesso dei requisiti speciali e generali da parte dell’operatore, è quindi riferibile alle sole procedure negoziate senza pubblicazione di bando lettere c), d) ed e). Cosa è cambiato rispetto ai criteri di aggiudicazione? In effetti non c’è quasi nulla rispetto al D.Lgs. n. 50/2016. Adatto per art. 108 del Nuovo Codice del Mercato, le stazioni appaltanti assegnano premi per appalti di lavori, servizi e materiali nonché premi per concorsi di progettazione e concorsi di costruzione. Idee basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. . Aggiudicati diritti esclusivi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base al miglior rapporto qualità/prezzo: a) contratti relativi ai servizi sociali ed ospedalieri, all’assistenza sociale e alla formazione alberghiera come nonchè servizi ad alta intensità di manodopera;b) contratti relativi alla cessione di servizi di ingegneria e architettura nonché altri servizi tecnici e intellettuali per un importo pari o superiore a 140.000 EUR; c) appalti di servizi e forniture di valore pari o superiore a 140.000 euro con significativo contenuto tecnologico o che mostrino carattere innovativo;d) missione in caso di dialogo competitivo e collaborativo per l’innovazione;e) compiti integrati di procurement.; f) contratti relativi ad opere di elevato contenuto tecnologico o di carattere innovativo. Il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato per servizi e forniture che hanno caratteristiche standardizzate o condizioni determinate dal mercato, ad eccezione dei servizi ad alta intensità di manodopera. Nel caso di aggiudicazione di un appalto di importo inferiore alla soglia europea con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice potrà partecipare anche il responsabile unico del progetto quale presidente promotore.

In caso di aggiudicazione, secondo il criterio del prezzo più basso, di appalti di lavori o di servizi e di forniture per importi inferiori alle soglie europee adeguate e che non prevedono determinate prestazioni transfrontaliere, la stazione appaltante prevede nel bando l’esclusione automatica delle offerte insolite, se il numero di offerte accettate è pari o superiore a cinque. Attestato di regolare esecuzione per incarichi inferiori alla soglia

Per gli appalti di valore inferiore alla soglia europea, la stazione appaltante può sostituire il certificato di ispezione o il certificato di verifica della conformità con un certificato di regolarità delle prestazioni , rilasciato dal responsabile dei lavori per i lavori e dal RUP o direttore di esecuzione per il servizio materiali e servizi, se indicato. Il Certificato di regolare esecuzione viene rilasciato entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni appaltate. Il contratto è stipulato per trenta giorni dalla data di aggiudicazione e per la durata prevista.

L’articolo 62, comma 1, prevede che tutte le amministrazioni aggiudicatrici possono acquistare direttamente e volontariamente forniture e servizi, il cui importo non superi i criteri stabiliti nel contratto diretto e il cui valore non superi i 500.000 euro. Premiato. Il sistema di qualificazione è composto da: Un elenco degli enti aggiudicatori pubblici ammissibili creato e gestito dall’ANAC. Ciò include le autorità centrali di acquisto e le entità aggregatrici. Dal 1 luglio 2023 verranno avviate le procedure di appalto per importi eccedenti gli standard previsti dall’articolo 1, comma 1. Secondo l’articolo 62 della legge, l’amministrazione aggiudicatrice deve essere qualificata ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. Per tali procedure ANAC non rilascerà Codici Identificativi di Offerta (CIG) ai clienti pubblici non idonei.

Rispetto al precedente sistema, vengono innalzate le soglie al di sotto delle quali anche le stazioni appaltanti non qualificate possono operare direttamente e in autonomia sia per la progettazione, sia per l’affidamento, sia per l’esecuzione ed il controllo dei contratti pubblici fino a: - 500.000 euro per i contratti di lavori;- le soglie dell’affidamento diretto (ambito ordinario oggi posto sotto 140.000 euro)per le acquisizioni di forniture e servizi; Inoltre, le stazioni appaltanti non qualificate potranno sempre effettuare autonomamente gli ordini a valere su strumenti d'acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.Oltre queste soglie la stazione appaltante non qualificata, dovrà: a) procedere all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrere per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate ea stazioni appaltanti qualificate; c) procedere ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza;d) effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate.