11.03. Le finalità ed i principi generali del bilancio di esercizio [DEMO]

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Le funzioni principali del Bilancio d’esercizio sono:

  1. Render conto sull’operato dell’organo esecutivo (funzione di controllo);
  2. Strumento conoscitivo della situazione economica, patrimoniale e

finanziaria per la formulazione di giudizi sull’attività passata e per la

programmazione di decisione future (funzione informativa interna);

  1. Informativa verso l’esterno (Stakeholders).

Le finalità del Bilancio, invece, sono:

  1. Valutazione della struttura patrimoniale – finanziaria in termini di

investimenti e fonti di finanziamento( al termine del periodo

amministrativo);

  1. Giudizio riguardo alla capacità di reddito dell’azienda;
  2. Apprezzamento della dinamica del sistema dei flussi finanziari relativi al

periodo amministrativo in chiusura.

Inoltre, il bilancio deve garantire un contenuto conoscitivo minimo comune a tutti i portatori

di interesse riguardo ai profili economici finanziari dell’attività d’azienda. Deve

offrire informazioni utili, ossia comprensibili, comparabili, attendibili e

significative.

Il bilancio è disciplinato da:

  1. Codice Civile: Articoli dal 2423 al 2435 bis.
  2. Principi Contabili Nazionali: Doc. n°11- Bilancio d’esercizio.

Finalità e postulati.

Clausola Generale Art. 2423 C.C.

La clausola generale è l’Art. 2423 c.c, che ha come obiettivo garantire

l'intelligibilità del bilancio. Essa ne definisce la composizione:

Stato Patrimoniale;

• Conto Economico;

• Rendiconto Finanziario;

• Nota Integrativa.

I Principi che bisogna seguire nella redazione:

Obbligo di deroga: Qualora l’applicazione di una disposizione degli articoli citati,

impone un comportamento di redazione del bilancio non attendibile, si può applicare una regola diversa da quelle del Codice Civile, motivando il tutto nella Nota Integrativa.

IRRILEVANZA DELLE INFORMAZIONI DI BILANCIO

Tra i principi generali di redazione, il D. Leg. 139/2015, ha introdotto anche il

principio di irrilevanza/rilevanza.

Prima del D. Leg. 139/2015 la rilevanza delle informazioni di bilancio era un

principio disciplinato solamente dall’OIC 11 e non dal Codice Civile.

Dal 2016 non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,

presentazione e informativa se l’effetto è irrilevante ai fini della rappresentazione

veritiera e corretta.

Informazioni complementari: Se le informazioni non sono sufficienti per essere

attendibili, il redattore deve aggiungere informazioni per rendere attendibile il bilancio,

scegliendo quelle più idonee.

I principi di redazione del bilancio ex art. 2423 bis C.C.

1. Continuità della gestione;

2. Prudenza;

3. Prevalenza della sostanza sulla forma;

4. Competenza;

5. Valutazione separata;

6. Costanza dei criteri di valutazione.

7. Chiarezza

  1. Il Bilancio è chiaro quando un esperto ne capisce il contenuto e consente la trasmissione chiara degli elementi.
  2. Verità deve seguire i principi di attendibilità: ovvero, su tutte le formule ce n’è una più corretta, in ogni caso specifico.
  3. Correttezza Applicazione corretta delle formule;deresponsabilizza chi lo redige
  4. Continuità della gestione :principio che ipotizza che l’azienda continuerà a guadagnare nel tempo, applicando le regole 2423 – 2435 o gli OIC. (cd going to concern) Con la chiusura dell’attività, viene a mancare questo principio, quindi si deve determinare il capitale di liquidazione.
  5. Prudenza Tutte le perdite (anche quelle presunte) vanno inserite nel bilancio. I ricavi,

vengono rilevati, solo se effettivamente realizzati.

  1. Prevalenza della sostanza sulla forma ad ogni operazione, si deve far emergere la sostanza economica e non l’aspetto giuridico.
  2. Competenza Il principio di competenza economica consiste nel considerare, nel bilancio d'esercizio, solo i costi e i ricavi che si riferiscono e hanno effetto in quel

periodo di tempo, a prescindere dalle manifestazioni finanziarie già avvenute o

che devono ancora avvenire.

  1. Valutazione separata Bisogna analizzare ogni singola operazione separatamente.
  2. Costanza dei criteri di valutazione :bisogna cambiare i criteri solo se ciò migliora l’attendibilità del bilancio, in quanto si deve utilizzare sempre e solo un criterio.